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STATUTO A.S.D. “REGISTRO STORICO CICLI “ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIO CULTURALE

Art.1 – Costituzione Sede

  1. Con il presente atto è costituita l’Associazione denominata “Registro Storico Cicli” in breve “R.S.C.”- Associazione Sportiva Dilettantistica”, a norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36-37-38 del Codice Civile.
  2. L’associazione fissa la propria sede sociale in Viale Sempione n° 32 – Città di Castello 06012 – PG
  3. L’Associazione potrà espletare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
  4. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.
  5. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di Promozione Sportiva EPS. cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
  6. L’associazione potrà promuovere tutti gli sport attinenti alla pratica ciclistica come ad esempio Il CICLOTURISMO – L’ESCURSIONISMO – Il TURISMO SOCIALE, incoraggiando la promozione, la diffusione e l’esercizio di attività di promozione sociale in genere, quelle del tempo libero, ricreative e culturali.
    L’organizzazione associativa include la gestione di circoli ricreativi, degli impianti e delle attrezzature e può riguardare anche l’organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, gare, campus, master class, corsi tecnici e stage di aggiornamento.
    È compresa “Attività Didattica ” per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alle attività sportive.
    L’Associazione potrà usufruire di quei servizi complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande anche di supporto fisiologico e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attivitàeconomiche quali ad esempio – vendita di materiale e abbigliamento sportivo in gadget, organizzazione di eventi per conto di terzi, aziende, sponsorizzazioni, pubblicità, organizzazione di feste etc. sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, Enti Pubblici e Privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Gli eventuali utili (al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali) andranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il proseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

Art.2 – Principi e Scopi Generali

L’associazione ha finalità sportive e culturali, di ricerca storica e si propone di:

  1. praticare prioritariamente l’ Attività Sportiva del ciclismoin ambito CONI;
  2. praticare ricerca storica del ciclismo, dei cicli d’epoca e diffonderne i relativi contenuti;
  3. valorizzare l’importanza culturale e sociale dei veicoli storici;
  4. riconoscere e certificare l’interesse storico di un “velocipede”;
  5. riunire i collezionisti, gli appassionati, gli estimatori del ciclismo storico e dei cicli d’epoca;
  6. promuovere l’informazione e gli scopi dell’associazione sia attraverso il sito internet www.registrostoricocicli.com sia mediante la partecipazione a attività di settore, raduni, mostre e manifestazioni;
  7. recuperare gli avvenimenti legati al territorio promuovendone le relative rievocazioni storiche;
  8. promuovere il “cicloescursionismo” valorizzandone oltre agli aspetti culturali legati ai cicli d’epoca anche quelli ambientali e storici del territorio;
  9. sensibilizzare all’uso della bicicletta d’epoca anche come mezzo di trasporto quotidiano per una educazione alla mobilità sostenibile;
  10. sviluppare la diffusione di attività sportive connesse al ciclismo storico;
  11. organizzare attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica legata al CICLISMO E A TUTTI GLI SPORT LEGATI ALLA BICICLETTA;
  12. patrocinare e organizzare mostre, convegni, attività informative in scuole e musei anche per favorire l’approfondimento tecnico;
  13. favorire ed assistere i propri Soci e quelli di associazioni collegate, nella ricerca, nell’acquisto e in tutte le iniziative dirette a promuovere la cultura del restauro e della manutenzione dei cicli interesse storico e collezionistico;
  14. attivare convenzioni con altri enti, associazioni, club, società pubbliche e private, persone e assicurazioni, finalizzate all’ottenimento di vantaggi di varia natura per gli associati;
  15. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche relative agli scopi dell’associazione;
  16. l’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Art.3 – Caratteristiche Democratiche dell’Associazione e Assenza di Fini di Lucro

  1. L’associazione è un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso i suoi organi.
  2. Il sodalizio non ha finalità di lucro, intesa come divieto didistribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione;
  3. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
  4. Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari dei soci;
  5. In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;
  6. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

Art.4 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli;
Sono previste due categorie di soci. I soci fondatori e tutti gli altri soci ammessi. Non sono ammessi soci temporanei.

  • Soci Fondatori: coloro che hanno assunto l’iniziativa per il sodalizio firmando l’Atto Costitutivo dell’Associazione: i diritti e i doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari, salvo diritto di rimborso delle spese documentate sostenute per l’inizio dell’attività; I soci fondatori sono di diritto membri del consiglio direttivo.
  • Soci Ordinari: coloro che sono stati ammessi nella compagine dei soci, previa domanda di ammissione rivolta al Presidente. Le ammissioni dei nuovi soci sono decise a discrezione insindacabile dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse limitazioni alla partecipazione alla vita sociale.
Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali libere purchè:

  1. abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
  2. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
  3. non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  4. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
  5. le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.

L’Adesione all’Associazione comporta diritti e doveri:

  • l’osservanza dello Statuto, di tutte le delibere sociali e degli eventuali regolamenti interni;
  • la facoltà di utilizzare la Sede Sociale e le sue Infrastrutture facendone uso corretto;
  • il pagamento della quota sociale annuale decisa dall’Assemblea. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile;
  • mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione.

La perdita della qualità di socio è decisa a maggioranza del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

  1. inadempimento alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. morosità, nonostante sollecito, nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  3. danni morali o materiali all’Associazione;

Avverso le predette decisioni del Consiglio Direttivo i soci possono formulare ricorso allo stesso Organo adducendo i motivi del proprio dissenso. Su tale ricorso, al fine di una eventuale riforma del proprio pregresso atto, deciderà il Consiglio Direttivo.
I soci si impegnano a non ricorrere ad altre vie di giudizio all’infuori di quelle previste dallo Statuto e dai regolamenti.
Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Gli Organi

  1. L’Assemblea;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti
  5. Il Collegio dei Probiviri

Art. 6 – L’Assemblea – PRINCIPI DI DEMOCRAZIA

L’Assemblea – Organo Sovrano dell’Associazione – è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.

  1. L’Assemblea:
    – approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
    – approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
    – decide l’importo della quota associativa annuale;
    – delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;
    – decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
    – apporta le modifiche allo Statuto;
    – alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e gli altri organi dell’Associazione Sportiva.
  2. L’Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci;
  3. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
  4. La seconda convocazione dell’Assemblea può farsi dal giorno dopo la prima(*);
  5. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno; l’assemblea straordinaria è convocata anche su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o del Consiglio dei Sindaci espressa all’unanimità, con le stesse modalità di quella ordinaria, entro 10 giorni dalla data della richiesta;
  6. L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima mediante affissione nella bacheca della sede sociale e con altre modalità (e-mail, fax o altro) comunque idonee ad informare i soci circa la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno da discutere; l’avviso di convocazione potrà prevedere eventualmente la facoltà dei soci d’intervento in assemblea con mezzi di tele-comunicazione;
  7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro;
  8. Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti, o con modalità compatibili con l’intervento avvenuto con mezzi di tele-comunicazione;
  9. L’Assemblea per il rinnovo degli Organi:
    stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto di norma: da un minimo di 3 ad un massimo di 11 e, nel caso siano organi previsti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori ( 3 effettivi) ed il numero dei membri del Collegio dei Probiviri (3 effettivi) sulla base dell’entità numerica del corpo sociale;
    elegge il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
    approva l’eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze;
  10. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell’intero corpo sociale;
  11. Il Presidente dell’assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni;
  12. Le deliberazioni dell’Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione, e comunque a semplice richiesta degli stessi.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

  1. Sono di diritto componenti del consiglio direttivo i soci fondatori.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno uno o più Vice presidenti ed il Segretario verbalizzante;
  3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con modalità idonee ad informare i consiglieri sul giorno, l’ora ed il luogo della riunione, nonché sugli argomenti di discussione; la convocazione ordinaria del consiglio verrà fatta di norma 4 volte l’anno; in via straordinaria potrà essere fatta anche ove richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci Revisori;
  4. Il Consiglio Direttivo si costituisce a maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti. È ammissibile la delega da parte dei consiglieri impossibilitati ad intervenire e l’intervento con mezzi di tele-comunicazione.
  5. Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
  6. Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
  7. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro, da esso nominate;
  8. Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 4 anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;
  9. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;
  10. Il Consiglio Direttivo:
    – formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea;
    – attua le deliberazioni dell’Assemblea;
    – decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, etc.);
    – propone all’Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
    – definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell’assemblea;
    – decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
    – decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zona e l’apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
  11. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell’ambito della medesima disciplina.

Art. 8 – Il Presidente – LEGALE RAPPRESENTANZA

  1. Il Presidente:
    – è il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta nei rapporti esterni: il legale rappresentante non può assumere lo stesso incarico in altre Associazioni Dilettantistiche;
    – convoca e presiede il Consiglio Direttivo; il voto da Egli espresso nel Consiglio determina le sue decisioni in caso di mancato raggiungimento della maggioranza.
    cura l’osservanza delle delibere del Consiglio Direttivo;
    – stipula gli atti inerenti l’attività;
    – È tenuto e legittimato a compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e di carattere commerciale che porti vantaggi alla struttura associativa e a tutti gli associati.
    – SI INCARICA DI APRIRE C/C BANCARIO O POSTALE PER CONTO DELLA ASD PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE E IN OTTEMPERANZA DELLE NORMATIVE VIGENTI.
  2. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti;
  3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente Entrante, entro 20 giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 8bis – Collegio dei Sindaci

  1. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall’Assemblea con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, che durano in carica per lo stesso periodo;
  2. alla prima riunione i Sindaci eleggono un Presidente che convoca e presiede le riunioni;
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili. Ha altresì il compito di esaminare e controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione sui contenuti del bilancio consuntivo all’Assemblea;
  4. i Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni della Presidenza con voto consultivo.

Art. 9 – Dimissioni

  1. I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all’atto della presentazione delle dimissioni;
  2. le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle;
  3. in caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art.10 – Gratuità degli incarichi

  1. Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e degli Organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite;
  2. eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione Sportiva.

Art. 11 – Patrimonio ed Entrate e Bilancio Annuale

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

  1. dalle quote di sottoscrizione per inizio attività dei soci fondatori, soggette a rimborso nel tempo e nei modi che la prima assemblea dei soci stabilirà a loro favore, e dagli eventuali contributi dei futuri associati;
  2. dai beni mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, utili, avanzi di gestione fondi, riserve o capitale;
  4. dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e secondo la qualifica e tipo di Socio/Socio Aggregato/Socio Sostenitore/Atleta ecc. richiesta alla Asd/Circolo;
  5. da contributi di soggetti pubblici e privati;
  6. dai proventi derivanti da attività economiche collaterali.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali. L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato entro il 31 di Marzo di ogni anno. Gli eventuali utili di gestione saranno reinvestiti per le finalità istituzionali.

Art. 12 – Esercizio Sociale

L’Esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio di Rendiconto Consuntivo dell’Anno Trascorso e il Bilancio Preventivo dell’Anno in Corso che dovranno essere presentati all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31 marzo.

Art. 13 – Operazioni Amministrative

  1. Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente potrà essere richiesta quella di un Amministratore Delegato nominato dal consiglio direttivo, non vincolante le piene facoltà del Presidente;
  2. Il Consiglio Direttivo potrà peraltro nominare il Vice Presidente o, un altro componente del Consiglio Direttivo, nel caso di palese impossibilità del Legale Rappresentante e dell’ Amministratore Delegato per le incombenze istituizionali.

Art. 14 – Modifiche statutarie

  1. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria;
  2. Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del Corpo Sociale in carica e regolarmente iscritto nell’Anno Sociale;
  3. Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo;
  4. Prima della loro attuazione le variazioni saranno sottoposte all’approvazione dell’Ente di appartenenza.

Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione e Devoluzione dei Beni

  1. Lo scioglimento può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci presenti all’Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;
  2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad associazione/i sportiva/e o a fini di utilità sociale;
  3. La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.

Art.16 – Collegio arbitrale

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte all’eventuale giudizio di un Collegio Arbitrale COSTITUITO SECONDO LE REGOLE DELLA FEDERAZIONE e/o ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA a cui l’ Associazione si affilia. In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o Ente di appartenenza, questo sarà composto da TRE membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, sarà nominato dai primi due arbitri designati dalle parti in causa . In caso di ulteriore disaccordo, il Collegio Arbitrale sarà designato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente a spesa dei contendenti . Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art.17 – Rinvii

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile ed allo statuto ed ai regolamenti del CONI e della Federazione Sportiva o/e Ente di Promozione Sportiva e sociale a cui aderisce ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.
Firme Soci Fondatori

A.S.D. “REGISTRO STORICO CICLI“ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIO CULTURALE

Città di Castello, 25 Settembre 2014

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